ASSISTENZA SANITARIA PER IL CCNL FIORI FRESCHI RECISI



Come previsto nel CCNL Fiori Freschi Recisi, dall’1/1/2020 per le aziende del settore, parte la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

Con decorrenza 1/1/2020 al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l’assistenza sanitaria integrativa, è fatto obbligo alle aziende, che applicano il CCNL “Fiori freschi recisi”, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, che viene individuata dalle parti come cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore.
Pertanto a far data 1/1/2020 il contributo a carico del datore di lavoro per il lavoratore a tempo indeterminato sarà pari a euro 10,00 mensili oltre l’una tantum prevista dal regolamento del Fondo.
Per i tempi determinati e i lavoratori stagionali le parti, vista la difficile quantificazione della durata dei periodi lavorati stabiliscono di approfondire la tematica al fine di ricomprenderli con modalità da concordare, nel prossimo rinnovo contrattuale.
L’azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16.00 lordi da corrispondere per 14 mensilità. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.





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