In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 sono state aggiornate le modalità di richiesta dell’esenzione dal pagamento del canone TV per uso privato da parte dei cittadini di età pari o superiore a 75 anni, nonché di rimborso del canone versato dai contribuenti in possesso dei requisiti di esenzione (provvedimento 27 gennaio 2020, n. 18439)
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilizzato, a decorrere dall’anno 2020, ad euro 8.000,00 la soglia redditualeai fini dell’esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
Si ricorda che l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
Per fruire dell’agevolazione, l’interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione, utilizzando l’apposita modulistica approvata dall’Agenzia delle Entrate col provvedimento n. 18439 del 2020:
– Modello di esenzione canone per gli over 75;
– Modello di rimborso canone per gli over 75.
I modelli sono disponibili sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e della RAI (www.canone.rai.it.).
REQUISITI DI ESENZIONE
I requisiti per accedere al beneficio sono:
– aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone TV (31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno). In particolare, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per l’intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell’anno di riferimento;
– non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti;
– possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018 e successivi).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Entrambi i modelli possono essere presentati, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo:
“Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121, Torino.
La richiesta (di esenzione o di rimborso) si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale, e la ricevuta dell’avvenuta spedizione deve essere conservata ai fini dei controlli per l’ordinario termine di prescrizione decennale.
In alternativa, la richiesta (di esenzione o di rimborso) può essere trasmessa tramite messaggio PEC, all’indirizzo:
“cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.”.
In tal caso i documenti devono essere firmati digitalmente dai richiedenti.
In alternativa, la richiesta (di esenzione o di rimborso) può essere consegnata presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un valido documento di riconoscimento.
SOGLIA DI REDDITO
Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge/soggetto unito civilmente allo stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’esenzione è dato dalla somma:
– del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nella CU;
– dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
– delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
– dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
– i redditi esenti da IRPEF (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
– i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
– il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
– i redditi soggetti a tassazione separata.
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