Con la retribuzione del mese di gennaio spetta, ai dipendenti dell’industria tessile, un elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore del lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, spetta un “elemento di garanzia retributiva” pari a 300,00 euro lordi per il 2019, uguale per tutti i lavoratori.
L’importo sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio 2020 ai lavoratori in forza il 1 ° gennaio ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza dei valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli Istituti; legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor oraria contrattuale.Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
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