Esterometro: comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere



Entro il 31 gennaio 2020 deve essere inviata la comunicazione delle operazioni effettuate e ricevute con soggetti esteri, per le quali non sia stata emessa la bolletta doganale o la fattura elettronica via Sdì, cd. “Esterometro”.

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute nel mese di Dicembre 2019, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione contenente le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del cedente/prestatore;
– i dati identificativi del cessionario/committente;
– la data del documento comprovante l’operazione;
– la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
– il numero del documento;
– la base imponibile;
– l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite Sdì.
Per le sole fatture emesse, in alternativa alla comunicazione “esterometro”, è possibile trasmettere al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato XML secondo le specifiche tecniche della fattura elettronica e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “”0000000”.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia si considerano operazioni transfrontaliere e, pertanto, rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione “esterometro”. Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia può predisporre e inviare la fattura elettronica al Sdì valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture tramite la comunicazione “esterometro”.
La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”.
Per la compilazione della comunicazione è possibile utilizzare il software “Esterometro e Corrispettivi giornalieri”.
Sotto il profilo soggettivo sono esonerati dall’obbligo:
– i soggetti che applicano il “regime forfettario”;
– le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto