F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti




Forniti i primi chiarimenti sulle nuove modalità, introdotte dal Decreto fiscale 2020, di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione (Agenzia entrate – risoluzione n. 110/2019).

Il Decreto fiscale 2020 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, ed ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.


Riguardo al primo punto, l’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.
Il credito può essere portato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso e tali nuove disposizioni trovano applicazione ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tali nuove disposizioni trovano applicazione ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre.


Riguardo alla seconda novità, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.


Non vi è invece alcun obbligo qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 . Resta fermo infine l’obbligo di presentare il modello F24 a saldo zero esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.





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