Imposte e tasse: rimborsi mediante procedure automatizzate




Il MEF individua le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determina le relative modalità di esecuzione. (DM 22 novembre 2019 in GU n.11 del 15-1-2020)

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.


L’Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.
Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.
Il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
Il beneficiario comunica all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.
Sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a.
In caso di pagamento non andato a buon fine, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.






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