La Legge di bilancio 2020 ha introdotto nuove agevolazioni per gli imprenditori agricoli, tra cui l’istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti innovativi, la proroga dell’esclusione dei redditi agrari e dominicali dalla base imponibile Irpef e modalità di calcolo del reddito derivante dalle attività commerciali florovivaistici (art. 1, co. 123, 183 e 225, L. n. 160/2019).
La prima novità introdotta mira a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese agricole. In tal senso, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa.
Il secondo intervento riguarda la proroga dell’esclusione dei redditi agrari e dominicali dalla base imponibile Irpef. In tal senso, anche per il 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l’anno 2021, invece, i redditi dominicali e agrari dei medesimi soggetti, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50%.
Riguardo agli imprenditori agricoli florovivaistici, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5%.
Link all’articolo originale

