IVA agevolata per eliminare barriere architettoniche: solo se conformi alle specifiche tecniche



Le opere per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata solo se le stesse sono realizzate rispettando le peculiarità tecniche e dimensionali imposte dalla normativa di settore, senza possibilità di derogare alle caratteristiche strutturali minime (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 3 del 2020)

La disciplina IVA prevede una specifica agevolazione diretta a favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si tratta in particolare di opere finalizzate a:
– eliminare o rendere superabili gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
– eliminare o rendere superabili gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
– introdurre accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Per tali opere è riconosciuta la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata al 4 per cento, così come per le cessioni dei beni quali, a titolo esemplificativo, poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala, piattaforma elevatrice, ascensori e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.
Si tratta di un’agevolazione oggettiva, che quindi ha la finalità di agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Dunque, l’aliquota ridotta del 4 per cento può essere applicata in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.
Analogamente, per quanto riguarda la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate precisa che sia possibile beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle specifiche funzionali e dimensionali stabilite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, senza possibilità di deroga.





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