La fattura tax free esonera l’invio dei dati dei corrispettivi al Fisco




Gli operatori commerciali che emettono, per le cessioni di beni effettuate nei confronti dei consumatori extraUe, fatture tax free tramite il sistema OTELLO 2.0, non devono poi procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti (Agenzia entrate – n. 13/2020).

Dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. L’invio telematico sostituisce la registrazione dei corrispettivi e le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi ed è già in vigore dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
Le cessioni di beni/prestazioni di servizi, oggetto di invio telematico dei corrispettivi devono essere documentate con un documento commerciale, rilasciato alla clientela, salvo che non venga emessa fattura.


Se i consumatori finali sono domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, l’obbligo di memorizzazione di invio dei dati al Fisco non sussiste.
In particolare, riguardo alle cessioni di beni in favore dei consumatori finali domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea:
– è prevista la possibilità di acquistare in Italia beni per uso personale o familiare per un importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento dell’imposta, con diritto al successivo rimborso;
– a decorrere dal 1° settembre 2018, vi è l’obbligo per il cedente di emettere le fatture relative ai cessioni di beni in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha, in sostanza, digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle fatture.


Per fruire dell’agevolazione, il corrispettivo deve essere quindi certificato tramite l’emissione della fattura tax free e non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all’emissione del documento commerciale, in quanto i due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.






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