L’Inail, con circolare n. 3 del 29 gennaio 2020, fornisce le istruzioni per il calcolo del premio assicurativo sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente (D.M. 11 dicembre 2019, per l’anno 2020), nel caso di lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati, neppure parzialmente.
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore Accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/1987, conv. in L. n. 398/1987) è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto (D.M. 11 dicembre 2019, per l’anno 2020). La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, va applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai quelli extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Tenuto conto della specialità della normativa, dette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale che dispone quale retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi, il massimale di rendita (art. 4, co. 1, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38). Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, nel rispetto del minimale e massimale di rendita erogate dall’Inail (art. 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38).
Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, pertanto, sono esclusi dall’ambito di applicazione di detto regime:
– gli Stati membri dell’Unione Europea;
– gli Stati extra UE ai quali si applichi comunque la normativa comunitaria (Svizzera e Paesi dello Spazio economico europeo: Liechtenstein, Norvegia, Islanda);
– gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, ovvero: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate nel decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Il calcolo dei premi è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate per ciascun settore. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
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