Individuate ulteriori ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in ragione della tipologia di attività esercitata (Decreto Ministero Economia e Finanze 24 dicembre 2019)
È stato pubblicato a fine anno, con la Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il decreto ministeriale che, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo generale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (dal 1° gennaio 2020), individua ulteriori attività esonerate.
Oltre a quelle già individuate con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, infatti, il Ministero ha stabilito che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
L’esonero opera anche per le operazioni collegate e connesse, nonché per le operazioni effettuate in via marginale rispetto alle suddette. A tal fine si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente.
Per quanto riguarda gli aspetti contabili e di certificazione dei corrispettivi, per effetto dell’esonero, tali operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi. Inoltre, per le operazioni collegate, connesse e per quelle marginali resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, con l’osservanza delle relative discipline.
È riconosciuta la possibilità di applicare su base volontaria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Con lo stesso decreto, il Ministero ha esteso l’esonero per l’anno 2020 anche alle operazioni collegate, connesse e marginali delle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito e delle altre attività già esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, per le quali l’esonero era previsto fino al 31 dicembre 2019. Anche per tali attività resta ferma la possibilità di optare volontariamente per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
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