Quando il pagamento della retribuzione venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare e l’astrattezza della causa, il relativo onere probatorio è posto in capo al datore di lavoro/debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati dal lavoratore/creditore, ove ciò sia contestato da quest’ultimo (Corte di Cassazione, ordinanza 07 gennaio 2020, n. 115)
Una Corte d’appello territoriale, riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato un datore di lavoro al pagamento, in favore di un ex dipendente, di una certa somma a titolo di retribuzione corrente, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso tale sentenza, la società aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte di merito avesse omesso l’esame in ordine ad un fatto controverso e decisivo, quale l’esistenza di un unico credito della lavoratrice nei confronti della società datrice. Di qui, sarebbe stato inconferente il richiamo al principio di diritto posto a base della sentenza impugnata, di per sé corretto, per cui l’onere di imputazione di un pagamento ricevuto con assegno bancario (titolo astratto, la cui emissione si presume giustificata dall’esistenza di un sottostante rapporto fondamentale) ad un titolo diverso dall’estinzione del credito azionato, va attribuito alla parte creditrice. Altresì, il titolo di credito non era postdatato, siccome pervenuto nella disponibilità del datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Nel corso del dibattito processuale tra le parti, infatti, erano emersi la pluralità di crediti della lavoratrice asseritamente non estinti e, in particolare, l’adeguatezza della prova del pagamento di quello oggetto di causa, sulla base di un titolo di credito. Dunque, appare evidente che la dedotta esistenza di un unico credito (da ritenere estinto) non può configurare alcun fatto storico, deducibile come decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.).
Piuttosto, effettivo oggetto della doglianza può essere la corretta ripartizione del relativo onere di imputazione del pagamento.
Al riguardo, si specifica che spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria, anche data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, l’onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 13 aprile 1992, n. 4512).
Tuttavia, deve essere pure ribadito il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetti al creditore, che sostenga l’imputazione del pagamento all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Ma il suddetto principio non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di più assegni, atteso che, implicando essa la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3194). Soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
Dunque, esplicitamente, quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare e l’astrattezza della causa, l’onere probatorio è posto in capo al datore di lavoro/debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i debiti azionati, ove ciò sia contestato dal lavoratore/creditore.
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