“Progetti utili alla collettività” e beneficiari del Rdc




Il Ministerodel Lavoro, con decreto 22 ottobre 2019, definisce modalità di attuazione dei Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità.


Ai sensi dell’art. 4, co. 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati.
I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti.
Le attività previste nell’ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale e non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto.
Le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire e tenuto conto della flessibilità nell’utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo. Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell’interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il matching. Ciò presuppone la partecipazione possibile a più progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui è beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell’apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l’inclusione sociale.
Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell’Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati relativamente alla struttura del progetto nonché, in un’apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l’ora inizio e fine dell’attività.
I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate.
Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti definiti dai Comuni/Ambiti e le competenze del beneficiario – incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale – nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell’analisi preliminare svolta dai servizi dei Comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI, alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti.
Al fine di agevolare l’incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati dovrà essere definito uno schema sintetico, da inserire nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l’Inclusione, attraverso cui l’operatore del CPI o del servizio del Comune possa registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L’elenco predefinito dovrà essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell’individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto