Online gli ultimi chiarimenti sulla modalità semplificata di scioglimento e cancellazione dal Registro imprese di un contratto di rete rimasto senza retisti e sull’ammissibilità di un contratto di rete tra professionisti, puro e misto (Ministero Sviluppo Economico – pareri del 28 gennaio 2020, nn. 23320 e 23331).
L’intera norma sui contratti di rete, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità: il contratto deve essere costituito da almeno due imprenditori.
Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel consorzio.
Qualora venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite, è sufficiente ai fini della richiesta di cancellazione del contratto dal Registro imprese. È possibile quindi evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione del retista superstite, considerando la sopravvenuta mancanza di plurità di imprenditori.
Riguardo invece ai soggetti ammessi a costituire e partecipare ai contratti di rete, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste.
Ne consegue che i professionisti, con esclusione delle imprese e dei piccoli imprenditori, possono costituire reti e partecipare a contratti di rete misti. Nello specifico, è prevista la possibilità creare reti pure di professionisti o reti miste, in cui ai professionisti possano affiancarsi le imprese.
In merito alla pubblicità del contratto, nel primo caso, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto che svolge attività professionale non iscritto al Registro imprese. In questa fase, è possibile, ai fini pubblicitari, la sola iscrizione dei contratti di rete misti, dotati di soggettività giuridica.
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