Uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze particolari: sanzioni




In seguito alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – si ritiene che l’ambito di operatività dell’art. 87, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro (Interpello Ministero lavoro n. 1/2020).


L’art. 69, co. 1, lett. e) D. Lgs 81/08 definisce operatore il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
L’art. 71, co. 7, lett. a) del medesimo Decreto prevede che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati in merito. Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, consente l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
L’articolo 87 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 2, lettera c) stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato il citato articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di “operatore” anche il datore di lavoro che precedentemente ne era escluso. Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 151/2015, è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.





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