È da ritenersi valido l’avviso di accertamento notificato presso il domicilio del coniuge separato se il contribuente non ha provveduto a comunicare la variazione del domicilio (Corte di cassazione – ordinanza n. 33611/2019).
Il chiarimento arriva dalla Corte di cassazione che si è espressa sulla legittimità di un avviso di accertamento notificato presso il domicilio del coniuge separato.
Al riguardo è stato precisato che in mancanza di una comunicazione di variazione del domicilio, la notifica dell’avviso di accertamento presso il vecchio domicilio fiscale, coincidente con quello del coniuge separato, è da ritenersi regolarmente effettuata.
Relativamente al caso di specie, tale affermazione viene avvalorata anche dalla circostanza che presso il medesimo indirizzo, l’Agenzia delle Entrate aveva inviato l’invito per la comparizione al contraddittorio (trattandosi di accertamento scaturito dall’applicazione degli studi di settore), contraddittorio che è stato poi pienamente instaurato dal contribuente stesso.
Pertanto, è legittimo e non può essere impugnato un avviso di accertamento notificato presso il domicilio del coniuge separato, se il contribuente non ha precedentemente provveduto a comunicare la variazione del suo domicilio.
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