Fondi di solidarietà contrattuali, FSBA e Fondi territoriali: le istruzioni Inps per l’assegno ordinario




Le prime indicazioni operative Inps in relazione all’assegno ordinario per causale “COVID-19 nazionale”, erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali contrattuali, dai Fondi alternativi e da quelli territoriali intersettoriali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (circolare n. 47 del 28 marzo 2020).


Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà contrattuali (art. 26 del D.Lgs n. 148/2015), ciascuna domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. I datori di lavoro iscritti a detti Fondi, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, possono comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite, pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 19, co. 9, D.L. n. 18/2020).
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, è ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda deve comunque comunicare all’Inps in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro. In mancanza di tale adempimento, la prestazione non può essere autorizzata.
Anche per detti Fondi contrattuali, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l’iter istruttorio delle domande è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto la valutazione in ordine alla integrabilità della causale “COVID-19 nazionale” non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento. Pertanto, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale o ogni altra documentazione probatoria.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, sussiste la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, ovvero di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa, in conseguenza della particolare situazione di emergenza.
Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015) ma per i quali non sono ancora stati costituiti i comitati amministratori (D.M. 9 agosto 2019, n. 103594, per il Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali, e D.M. 27 dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, tali prestazioni non possono essere erogate, considerata la mancanz dell’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, possono continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la causale “COVID-19 nazionale”; diversamente i datori di lavoro che occupano meno di 5 dipendenti possono accedere alla cassa integrazione in deroga.
In riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, che non prevede limiti dimensionali, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”. Non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.
La domanda di accesso alle prestazioni per il FSBA, ma anche per l’altro Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dei lavoratori somministrati, non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. Anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati è possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla Cassa integrazione in deroga.
Infine, anche ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (art. 40, D.Lgs. n. 148/2015), si applicano, ai fini della concessione dell’assegno ordinario, le disposizioni semplificative già previste ai fini dell’erogazione della cigo e dell’assegno ordinario a carico del FIS. Per quanto concerne il Fondo del Trentino, in particolare, non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva.
Per l’assegno ordinario garantito dai predetti due predetti fondi territoriali intersettoriali, gli oneri sono posti a carico delle rispettive gestioni senza finanziamento statale specifico.





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