Fondo di solidarietà comunale 2020 e misure urgenti di solidarietà alimentare




Stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 e le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare (DPCM 28 marzo 2020 e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658).

Il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020, al netto della quota di accantonamento sul Fondo, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.199.513.364,88. Tale importo è integrato di euro 332.031.465,41 derivanti dall’ulteriore quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni.
Il Ministero dell’interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale, al netto delle detrazioni, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%
Gli importi dovuti dai singoli comuni, o derivanti dall’applicazione delle compensazioni finanziarie sono comunicati dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari. La trattenuta da parte dell’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2020.

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui:
– euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna;M
– euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali.
Sulla base di quanto assegnato, nonché delle donazioni, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei suddetti beni, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore, per la distribuzione dei beni.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto