Indennità 600 euro: dal 1° aprile al via le domande per i professionisti iscritti alle Casse




A partire dal 1° aprile 2020 – secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 28 marzo 2020 – i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria potranno presentare le domande per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro (riconosciuta dal DL Cura Italia) agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.


Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
La quota del suddetto Fondo destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il sostegno al reddito, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.


L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nonché con il reddito di cittadinanza.
L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.


Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
– di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
– di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza;
– di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
– di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi indicati;
– di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito nella propria attività limitazioni a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
All’istanza deve allegarsi copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità all’Agenzia delle entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.
Il decreto sarà pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro.






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