Alla luce dell’emanazione del D.M. del 25 marzo 2020, con il quale sono state apportate modifiche all’elenco della attività produttive non sospese di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, l’INL ha ritenuto opportuno integrare le indicazioni già fornite in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi “indifferibili”, ad istanza di parte (Ispettorato nazionale del lavoro, nota 30 marzo 2020, n. 2333).
Ai fini della procedura per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato, le istanze da istruire sono esclusivamente quelle riguardanti le attività non sospese. Così, è opportuno che l’istanza del datore di lavoro sia corredata dall’indicazione del codice ATECO dell’attività produttiva in relazione alla quale l’istanza viene formulata e da una sua dichiarazione in ordine alla prosecuzione della stessa, anche in relazione alla eventuale comunicazione fatta al Prefetto (art. 1, co. 1, lett. D), D.P.C.M. 22 marzo 2020). I funzionari, da canto loro, sono tenuti a controllare la corrispondenza del codice ATECO indicato dal datore di lavoro con quello risultante dal Registro imprese, nonché con quelli elencati in allegato al D.M. 25 marzo 2020, oltre che ad acquisire copia della comunicazione al Prefetto. In mancanza dei presupposti, non può aver luogo l’emanazione del provvedimento, dandone comunicazione all’istante. Inoltre, laddove emerga che l’attività produttiva non rientri tra quelle ammesse a prosecuzione, sarà effettuata una comunicazione alla Prefettura per gli adempimenti di competenza.
Anche per l’interdizione anticipata/post partum, l’istanza del datore di lavoro deve essere corredata dall’indicazione del codice ATECO dell’attività, della dichiarazione in ordine alla sua prosecuzione e dell’eventuale comunicazione fatta al Prefetto ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020. L’istanza della lavoratrice, invece, può essere corredata esclusivamente dalla dichiarazione in ordine alla prosecuzione dell’attività lavorativa. Il funzionario è tenuto ad effettuare le verifiche in relazione alla corrispondenza del codice ATECO alle attività non sospese. In mancanza dei predetti adempimenti, il provvedimento di interdizione non può essere emanato e si procede con la segnalazione al Prefetto ove la dichiarata prosecuzione dell’attività produttiva sia in contravvenga la legge.
In riferimento, infine, al termine dei 60 giorni per la verifica degli adempimenti derivanti dalla prescrizione (art. 21, D.Lgs. n. 758/1994), anche esso è evidentemente differibile. La scelta di quando svolgere la verifica dell’adempimento, fatte salve le eventuali indicazioni delle locali Procure, deve tuttavia tener conto di diversi fattori, fra i quali i contenuti della stessa prescrizione. Certamente, appaiono non procrastinabili le verifiche concernenti la regolarizzazione di violazioni che espongono i lavoratori ad un rischio immediato come abitualmente può avvenire nelle ipotesi di un “divieto d’uso di attrezzature”, di un “fermo di lavorazioni” o altro provvedimento avente analogo scopo.
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