Firmato l’Accordo quadro locale sui criteri di accesso al Fondo territoriale di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano per l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli ammortizzatori sociali in deroga
Possono richiedere la prestazione del Fondo in applicazione della CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi gli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, per i quali non trovino applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. In tal senso la presente tutela è espressamente estesa anche ai datori di lavoro che occupano meno di 6 dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
La prestazione del Fondo è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Bolzano, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico “COVID 19” e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Per ciascuna unità produttiva la prestazione che viene autorizzata dal Fondo può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane.
La domanda al Fondo può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
Sono ricomprese le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende del commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nella tutela.
Sono comprese le aziende che in via principale non sono tutelate dagli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro e che in via residuale possono chiedere la CIGD. Non è dovuta la contribuzione addizionale.
Ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendente l’elenco dei lavoratori interessati.
Il trattamento del Fondo può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale, i lavoratori subordinati assunti, i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono compresi altresì i lavoratori agricoli e forestali occupati presso amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, qualora non possono accedere ad ammortizzatori sociali ordinari.
I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 entro il 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite.
Il trattamento del Fondo, limitatamente al settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolate in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuativi.
I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei 12 mesi precedenti la data di sospensione o riduzione dell’attività da parte del datore di lavoro.
La domanda può essere presentata retroattivamente anche per periodi di sospensione avvenuti nel periodo decorrente dal 23 febbraio.

