Aggiornato il modello relativo al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa




Cambia il modello per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Liquidità (MEF – dipartimento del tesoro – comunicato 13.04.2020).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del MEF del 25 Marzo 2020 è stato reso attuativo l’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Successivamente l’art. 12 del Decreto Liquidità ha previsto che per “lavoratori autonomi” si intendono i soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e, che per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Requisiti


 


Per poter accedere ai benefici del Fondo rilevano le seguenti situazioni:
– sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
– riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


Soggetti

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Nel dettaglio, l’ammissione ai benefici del Fondo è concessa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per lavoratore a utonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 2 6, dell a legge 8 ago sto 1995, n. 335.
Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013 , n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

Accesso al Fondo

Per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
– non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
– è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
– è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.


Il gestore del Fondo assicura l’immediata estensione dell’operatività del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo.

Altre casistiche

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:
La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Domanda di sospensione

Per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, Il Dipartimento del Tesoro ha reso noto il nuovo modello, aggiornato e semplificato rispetto a quello precedente.





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