Firmato un accordo per esaminare la difficile situazione delle istituzioni socio assistenziali e dell’area accoglienza-servizi-attività artistiche, culturali e sportive in seguito alla diffusione del coronavirus-19
Il settore sia dell’area Socio Sanitaria, sia dell’Area Socio-assistenziale educativa, sia dell’area accoglienza-servizi-attività artistiche, culturali e sportive si trova in grave crisi in seguito alla diffusione del coronavirus-19. Di conseguenza, è stato deciso che:
a) per tutti i datori di lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, attualmente sottoposti al contributo del FIS si potranno attivare le procedure di cassa integrazione in deroga;
b) per tutti gli altri datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in servizio al 23/2/2020, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, si attiverà la procedura di Cassa integrazione in deroga; tale procedura si applica anche nei confronti di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ove non rientranti nella tutela del FIS e a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al 23/2/2020.
Tale richiesta ha decorrenza dal 23/2/2020 e può coprire un periodo massimo di nove settimane, salvo successive deroghe e modifiche della normativa vigente.
I datori di lavoro dovranno allegare il suddetto accordo alle rispettive domande di integrazione salariale, con gli allegati riportanti la situazione lavoristica dei propri dipendenti e il periodo di richiesta dell’integrazione salariale.
I datori di lavoro si impegnano a mantenere, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS/Cassa di integrazione in deroga, gli attuali livelli occupazionali e anticipano le erogazioni degli ammortizzatori sociali conguagliando gli importi nel Mod. F24. Nel caso in cui tale erogazione fosse effettuata direttamente dall’INPS al lavoratore, il datore di lavoro è autorizzato a trattenere l’importo erogato dalle successive buste-paga.
I datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell’emergenza COVID 19, rientrano nei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga indipendentemente dal numero dei dipendenti.
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