In tema di anticipazione in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale connessa alla causale Covid-19, i versamenti verranno fatti generalmente “ex post” con cadenza mensile, ossia a partire da questi giorni per le mensilità di febbraio e/o marzo, dai primi di maggio per la mensilità di aprile e dai primi di giugno per la mensilità di maggio, non essendo peraltro necessaria la validazione dell’IBAN ad iniziativa del lavoratore.
L’ABI, con circolare n. 727 del 16 aprile 2020, fornisce alcuni chiarimenti di carattere operativo in tema di anticipazione sociale in favore dei lavorati destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ex articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020. Precisamente, si chiarisce che i versamenti sul conto dei lavoratori da parte dell’Inps saranno effettuati tramite bonifico SEPA (SCT) eseguito dalla Banca d’Italia a partire dal conto di contabilità speciale dell’Istituto. I bonifici saranno disposti in favore del conto identificato dal codice IBAN comunicato dal datore di lavoro; per i lavoratori che accedono per la prima volta a prestazioni Inps di qualsiasi genere, l’IBAN verrà verificato attraverso la funzione di allineamento IBAN, non essendo infatti più necessaria la validazione del conto tramite l’invio degli specifici modelli.
I versamenti verranno fatti generalmente “ex post” con cadenza mensile, ossia a partire da questi giorni per le mensilità di febbraio e/o marzo, dai primi di maggio per la mensilità di aprile e dai primi di giugno per la mensilità di maggio. Laddove, poi, la cassa integrazione si concluda nel corso del mese, il pagamento dell’integrazione salariale riferita a quella parte di mese può avvenire anche immediatamente dopo la conclusione della cassa integrazione; così, ad esempio, per un trattamento di cassa integrazione concluso il 20 maggio, il pagamento dell’integrazione salariale avverrà a partire dai giorni successivi al 20 maggio.
Infine, a seguito di specifici quesiti pervenuti dalle banche, ai fini dell’anticipazione degli assegni ordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali contrattuali (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015) e dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) (D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343), devono essere utilizzati i modelli di cui agli allegati A della lettera circolare n. 648 del 1° aprile 2020. Con riferimento, invece, ai Fondi di solidarietà alternativi, occorre utilizzare la documentazione di cui alla lettera circolare n. 701 del 10 aprile scorso, specifica per le richieste di anticipazione dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato-FSBA.
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