Bonus asilo nido: precisazioni procedurali e altri chiarimenti per la gestione delle domande




Con messaggio n. 1661/2020, l’Inps facendo seguito seguito alla circolare n. 27/2020 ed ai precedenti messaggi sull’argomento, fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti riguardo la procedura bonus asilo nido pubblici e privati, tenuto conto anche dei quesiti sollevati in materia.


L’art. 1, co. 355, L. n. 232/2016 ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Con il DPCM 17 febbraio 2017 sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma. Successivamente, l’art. 1, co. 488, L. n. 145/2018, ha elevato l’importo del predetto buono a 1.500 euro annui. Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l’art. 1, co. 343, L. n. 160/2019 che, a decorrere dall’anno 2020, ha ulteriormente incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente di cui all’art. 7, DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro.
L’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ISEE.


In particolare con messaggio n. 1661, l’Inps precisa che, con riferimento al buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, il calcolo della rata essendo mensile è effettuato sull’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente a quello della rata da pagare (esempio: la mensilità di gennaio 2020, può essere immediatamente liquidata, prendendo in considerazione l’ISEE al 31 dicembre 2019). Per le domande relative al buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche, l’importo viene pagato in un’unica soluzione e viene calcolato sull’ISEE dell’ultimo giorno del mese precedente rispetto alla data di presentazione della domanda per la prestazione (es. se la domanda viene presentata il 17 febbraio l’importo è stabilito tenendo conto dell’ISEE al 31 gennaio).
In riferimento alle prestazioni (pensionistiche e non pensionistiche), con la circolare n. 48/2020 è stato disposto, per la verifica della coerenza dei dati identificativi dei titolari delle prestazioni con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione, il superamento delle modalità di accertamento, attualmente in uso, che implicano l’utilizzo di moduli cartacei e di operazioni presso gli sportelli bancari o postali, disponendo l’utilizzo di un “Data Base Condiviso” per lo svolgimento delle attività di controllo della congruenza fra i dati in possesso dell’Istituto e quelli conosciuti da Poste Italiane e dagli Istituti di credito incaricati dei pagamenti. Ciò significa che a partire dal 10 aprile, per le istruttorie ed i pagamenti del bonus asilo nido non è più richiesta la compilazione e trasmissione del modello “SR163”, in quanto la verifica sulla titolarità dell’IBAN avviene direttamente con il sistema SCUP attraverso controlli automatizzati.
Con messaggio n. 1447/2020, è stata chiarita la possibilità di provvedere al rimborso delle rate di asilo nido corrisposte relativamente alle mensilità di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche di ogni ordine e grado disposta dal DPCM del 4 marzo 2020. Non è richiesta, infatti, anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto. Resta comunque inteso che la possibilità di provvedere al rimborso per le predette mensilità concerne le sole rate effettivamente rimaste a carico dell’utente, per le quali ovviamente non è stata effettuata la restituzione della somma all’utente da parte dell’asilo nido.





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