Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASIIL – CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini – informa gli iscritti di una copertura straordinaria per l’emergenza da contagio Covid-19
Il Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASIIL, per il settore della Lavanderie Industria Assosistema, ha deliberato di ampliare le tutele dei lavoratori e dei loro familiari iscritti al Fondo ai casi di contagio per Coronavirus, attraverso l’attivazione di una copertura assicurativa straordinaria che prevede prestazioni ulteriori rispetto ai Piani Sanitari già attivi, senza alcun costo contributivo aggiuntivo per le aziende e per i dipendenti.
La copertura decorre, in modo retroattivo, dal 1° marzo 2020 ed ha validità fino al 31 dicembre 2020, per i tutti i dipendenti delle aziende iscritte al Fondo, inclusi quelli in Cassa Integrazione o che dovessero terminare il contratto di lavoro nel periodo sopra detto.
La garanzia prevede:
– Indennità da quarantena obbligatoria: € 350,00 una tantum
Erogazione di un’indennità forfettaria a seguito di quarantena obbligatoria imposta dall’Autorità Sanitaria, post accertamento positivo di sussistenza del COVID-19 (ad es. a seguito di un tampone e/o di analisi di laboratorio), a prescindere dal livello di gravità dei sintomi.
– Ricovero per accertamenti e cure: € 30,00 al giorno, max. 30 gg
Erogazione di un’indennità giornaliera a partire dal primo giorno di ricovero presso una struttura ospedaliera del S.S.N., accreditata o convenzionata con il S.S.N., autorizzata da apposita ordinanza governativa nell’ambito e dell’emergenza (ad. es. ospedali militari e da campo) per accertamento e/o cura di patologie derivanti da COVID-19.
– Indennità da convalescenza post terapia intensiva: € 2.000,00 una tantum
Erogazione di un’indennità a seguito di dimissioni da un reparto di terapia intensiva operativo presso una struttura ospedaliera del S.S.N., accreditata o convenzionata con il S.S.N. o presso una struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell’ambito dell’emergenza (ad. es. ospedali militari e da campo) nel quale l’assicurato sia stato ricoverato per la cura del COVID-19.
– Indennità da convalescenza post terapia sub- intensiva: € 1000,00 una tantum
Erogazione di un’indennità pari ad € 1.000,00 (una tantum) a seguito di dimissioni da un reparto di terapia sub-intensiva o assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori, operativo presso una struttura ospedaliera del S.S.N., accreditata o convenzionata con il S.S.N. o presso una struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell’ambito dell’emergenza (ad. es. ospedali militari e da campo) nel quale l’assicurato sia stato ricoverato per la cura del COVID-19.

