Nuove regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 22 aprile 2020, n. 171426).
A seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID-19”, sono stati uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Resta inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Resta inoltre inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale; entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.

