Firmato l’8/4/2020, tra la Provincia di Trento e le Parti Sociali trentine l’Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga (art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020)
Le Parti firmatarie dell’accordo quadro 8/4/2020 per la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell’art. 22 del D.L. 18/2020, dispongono quanto segue in ordine ai criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga:
Ambito di applicazione
Possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
Sono esclusi i datori di lavoro domestici.
La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Trento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico “COVID 19” nonché per le misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Per datori di lavoro che intendono/devono sospendere o ridurre l’orario di lavoro di lavoratori operanti in unità produttive site nel territorio della Provincia autonoma di Trento e in altre 4 o più Regioni (compresa eventualmente la Provincia autonoma di Bolzano), il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23/2/2020 fino al 31/8/2020, per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, salvo diversi termini o durate eventualmente fissati dalla successiva normativa.
Condizioni per l’accesso
La domanda al Fondo Territoriale di solidarietà intercategoriale del Trentino ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 18/2020, può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
Possono accedere alla CIGD le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nelle tutele di cui all’art. 19 del DL 18/2020 su citato.
Non è dovuta la contribuzione addizionale.
Lavoratori beneficiari
Il trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che risultino in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente stabilita dalla normativa nazionale.
Possono inoltre accedere alla CIGD anche i lavoratori passati in forza senza soluzione di continuità a datori di lavoro subentrati successivamente al 23 febbraio 2020 a seguito di cambio di appalto, di trasferimento di azienda o di cessione del contratto.
Il trattamento di CIGD, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.
È possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, di cui al periodo precedente, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
I lavoratori intermittenti, dipendenti dai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo, possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, sulla base della media dei 12 mesi precedenti.
Non è condizione per l’accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.
Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda – in via telematica al Fondo attraverso il Sistema Informativo reso disponibile da INPS – entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
– I Datori di lavoro fino a 5 dipendenti dovranno allegare alla domanda di intervento l’adesione alla disciplina stabilita dal presente accordo secondo il modello facente parte integrante dello stesso, nel quale si certifica che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno, l’entità e la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati. Lo stesso modello dovrà essere comunicato alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e alle RSA/RSU se presenti, preventivamente alla domanda di intervento.
– I Datori di lavoro con più di 5 dipendenti dovranno allegare alla domanda di intervento l’adesione alla disciplina stabilita dal presente accordo secondo il modello facente parte integrante dello stesso, nel quale si certifica che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno, l’entità e la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati. Lo stesso modello dovrà essere comunicato preventivamente alla sospensione alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e alle RSA/RSU se presenti. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione preventiva, la stessa dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro i due giorni successivi alla sospensione. Le parti convengono che l’accordo previsto dall’articolo 22 si considera raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte di un’organizzazione sindacale (o dell’RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall’invio alle stesse. L’accordo, raggiunto ai sensi del presente paragrafo o a seguito di consultazione ed esame congiunto, può sanare l’eventuale mancato rispetto dei termini per la comunicazione alle OO.SS.. Lo stesso va inviato alla Provincia autonoma di Trento all’indirizzo serv.lavoro@pec.provincia.tn.it
La domanda può essere presentata retroattivamente anche per periodi di sospensione avvenuti nel periodo decorrente dal 23 febbraio: in tale caso, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuta valida anche l’adesione all’accordo stipulata in data successiva alla sospensione, in deroga ai termini sopra riportati.

