Criteri di accesso al fondo di solidarietà bilaterale per le aziende turistiche di Bolzano



Siglato il 6/4/2020, tra l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e l’ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE, la CGIL/AGB – FILCAMS – LHFD, la SGBCISL – FISASCAT, la UIL-SGK UILTuCS, l’accordo per l’esame delle comunicazioni formulate sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli ammortizzatori sociali in deroga dalle aziende turistiche della Provincia di Bolzano associate all’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV).

Le Parti convengono quanto segue:


a) la riduzione temporanea dell’attività lavorativa non è imputabile alle relative aziende né ai lavoratori e si ritiene necessario ricorrere al Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano e richiedere l’erogazione dell’assegno ordinario (nove settimane), salvo successive modifiche/proroghe;


b) la causale per la quale si richiede l’intervento del Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano è “emergenza COVID19”;


c) le aziende presenteranno domanda di accesso al Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano nei tempi e con le modalità previste dall’art. 19 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l’erogazione della prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS; Le parti concordano che ai fini della validità della richiesta telematica di accesso al fondo di solidarietà di Bolzano, il presente accordo viene depositato telematicamente presso la Direzione Provinciale Bolzano dell’INPS tramite PEC (direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it), assolvendo in tal modo ogni adempimento amministrativo richiesto per l’accesso al fondo.


d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, l’esame congiunto di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 17/3/2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell’organizzazione aziendale.


e) L’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a sensibilizzare i propri associati all’anticipo del trattamento di solidarietà, ove consentito dalle disposizioni legislative. In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, le aziende informeranno immediatamente i propri dipendenti del pagamento da parte dell’INPS e si rendono disponibili a firmare modulistica necessaria per i dipendenti al fine di poter accedere all’anticipo del trattamento di solidarietà tramite le banche.


f) Le parti concordano che, per favorire la continuità di reddito a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell’orario e agevolare finanziariamente gli stessi, le aziende potranno erogare anticipazioni sulle mensilità supplementari, ovvero tredicesima e quattordicesima mensilità. A tal fine le aziende anticipano, a partire dalla mensilità di aprile 2020, su richiesta scritta del lavoratore, un importo massimo all’ammontare dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, maturati sino al 31/3/2020. In tal caso gli anticipi saranno recuperati all’atto dell’ordinaria erogazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità (giugno 2020 e dicembre 2020)


g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all’emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.


L’associazione Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) si impegna a fornire l’elenco delle aziende assistite da quest’ultima nell’elaborazione delle buste paga che hanno chiesto l’attivazione del Fondo Solidarietà con la dicitura COVID 19, specificando nome azienda e l’elenco dei lavoratori interessati. La stessa si impegna inoltre a comunicare costantemente l’elenco delle aziende che faranno richiesta in futuro.


 





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