Gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro forniscono chiarimenti in merito ad alcuni dei dubbi sollevati in questi giorni da coloro che si trovano a gestire ammortizzatori sociali, licenziamenti, scadenze fiscali e smart working secondo quanto previsto dal D.L. cd. Cura Italia, e dalle ultime indicazioni Inps.
A cura della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
L’ISTANZA CIGD VA PRESENTATA ALL’INPS OPPURE ALLA REGIONE? E IN QUEST’ULTIMO CASO, COME SI FA?
L’istanza deve essere presentata alla Regione che provvede all’istruzione della pratica in ordine cronologico.
L’ISTANZA DEVE CONTENERE IL PERIODO E L’INTENSITÀ MASSIMA DI CUI SI PREVEDE CI SIA BISOGNO? SE CHIEDO UN INTERVENTO PARZIALE E POI NON BASTA COME POSSO POI AUMENTARE LA RICHIESTA?
La richiesta deve essere effettuata nel limite del periodo d’interesse il quale non può superare le nove settimane nell’arco temporale 23.2.2020- 31.08.2020. Essa può peraltro essere effettuata anche in termini frazionati in ragione delle esigenze organizzative del datore di lavoro.
– IN CASO DI CIGO SEMBRA NON ESSERE NECESSARIO ACCORDO SINDACALE MA DI SOLA INFORMAZIONE/CONSULTAZIONE. NON DOVREBBE ESSERE PREVISTO ALCUN COSTO, IN TAL CASO. DICO BENE?
L’accordo sindacale è richiesto unicamente per la CIG in deroga secondo il testo normativo. In ogni caso, ove i sindacati non si presentassero per la consultazione, sarebbe unicamente necessario dimostrare che l’informativa e la convocazione sono state fatte con gli ordinari mezzi di prova (ad esempio una pec). L’intervento degli ammortizzatori di cui al D.L. n. 18/2020 è escluso dalla contribuzione addizionale e quindi non viene previsto alcun costo aggiuntivo per il datore di lavoro.
BISOGNA CONTATTARE LE SEDI SINDACALI LOCALI? SE NON ESISTONO A LIVELLO LOCALE?
È opportuno contattare le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative competenti per il territorio a cui si riferisce l’unità produttiva per cui viene chiesto l’intervento.
LE RITENUTE IRPEF E I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO STATI PROROGATI AL 31 MAGGIO PER I DATORI DI LAVORO CON RICAVI FINO A 2 MILIONI DI EURO?
Si, l’articolo 62, c. 2 prevede una sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i soggetti con i seguenti tre requisiti:
– esercenti attività d’impresa, arte o professione;
– con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
– con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (17 marzo 2020).
Le sospensioni dei versamenti riguardano:
a) Le ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73 e relative all’addizionali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) IVA;
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Infine, con riferimento alla sospensione di adempimenti e versamenti relativi anche alla quota contributi a carico del lavoratore trattenuta dal sostituto d’imposta, si segnala l’interpretazione fornita da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con approfondimento del 20 marzo 2020 confermata dall’Inps con il comunicato stampa del 21 marzo 2020 e con il successivo messaggio n. 1373/20.
PER LE AZIENDE CON RICAVI FINO A 2 MILIONI DI EURO SONO SOSPESE LE RITENUTE DI ACCONTO SUGLI AUTONOMI?
No, le ritenute di acconto sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni di cui agli artt. 25 e 25-bis, d.P.R. n. 600/73 devono continuare ad essere versate alle ordinarie scadenze. L’art. 62, c. 2, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 sospende i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
a) le ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73 e relative all’addizionali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) IVA;
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o fino a 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
LETTERA LICENZIAMENTO ANTE 17 MARZO. DECORRENZA 16 MARZO. NON HO ANCORA INVIATO L’UNILAV. NON POSSO PIÙ PROCEDERE?
Il licenziamento è valido e si può provvedere all’invio dell’Unilav. L’efficacia del licenziamento di perfeziona con la ricezione della comunicazione da parte del lavoratore interessato che qui, a quanto dichiarato, l’ha ricevuta il 16 marzo, quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 che sospende tale prerogativa datoriale fino al 16 maggio 2020.
I LICENZIAMENTI PER G.M.O. GIÀ FATTI DAL 23/02/2020 E PER I QUALI I LICENZIATI HANNO ANCHE GIÀ CHIESTO LA DISOCCUPAZIONE CHE FINE FANNO?
I licenziamenti indicati sono sottratti ai vincoli dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020, che operano dalla sua entrata in vigore (17 marzo 2020) e per i sessanta giorni successivi (16 maggio 2020). Il riferimento al 23/02/2020 è soltanto per le procedure di cui alla L. n. 223/91 avviate successivamente, dunque fattispecie comunque estranee a quella prospettata con il quesito.
È POSSIBILE USUFRUIRE DEI PERMESSI L.104 STRAORDINARI (15 GIORNI TOTALI) DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA IN SMART WORKING?
Nella versione definitiva del decreto “Cura Italia”, i permessi retribuiti aggiuntivi per disabilità previsti dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020 possono essere goduti senza alcuna limitazione anche dal lavoratore che svolga normalmente la propria prestazione in regime di lavoro agile. Nessuna preclusione è riferita dalla norma nemmeno nei confronti di coloro che godono di riduzioni dell’orario di lavoro per effetto di Cassa integrazione, assegno ordinario o altri ammortizzatori sociali.
SE L’EMERGENZA TERMINA PRIMA DEL 31 LUGLIO PROSSIMO, SI PUÒ IMPORRE AL LAVORATORE DI RINUNCIARE ANTE TEMPO ALLO SMART WORKING, ANCHE LADDOVE LA COMUNICAZIONE MASSIVA ABBIA INDICATO IL TERMINE DEL 31/7?
L’attuale durata di vigenza del regime derogatorio del lavoro agile (autorizzato dal DPCM 8/3/2020, art. 2 c. 1 lett. r) è legata alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, attualmente proclamato fino al 31 luglio 2020. Il DPCM specifica che durante tale arco di tempo il lavoro agile ‘può essere applicato dal datore di lavoro, senza costituire un onere di per sé obbligatorio, anche quanto a durata. La durata della prestazione, comunicata al Ministero del Lavoro attraverso invio massivo con file xls, viene indicata nella comunicazione obbligatoria unicamente nei suoi termini iniziali e finali, senza specificare gli effettivi giorni della prestazione in smart working. Dal momento che il lavoro agile emergenziale è caratterizzato dalla unilateralità di disposizione da parte del datore di lavoro, che se ne può avvalere liberamente, si ritiene sia possibile comunicarne la cessazione anticipata, con successiva comunicazione sostitutiva sul medesimo portale. Ricordando che il DPCM 11 marzo 2020 ha raccomandato, così come il Protocollo interconfederale del 14 marzo, l’uso più diffuso possibile dello smart working ai fini del contenimento dell’emergenza sanitaria in corso (il datore di lavoro potrebbe dover rispondere giudizialmente al dipendente che dimostri la svolgibilità della sua prestazione in regime di lavoro agile, specie nei casi di cui all’art. 39 del D.L. 18/2020), si suggerisce di specificare in una informativa consegnata al dipendente anche l’eventuale cessazione anticipata rispetto ai termini inizialmente comunicati.
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