Decreto “Cura Italia”: le faq della Fondazione Studi CdL




Alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 e delle ultime indicazioni Inps, gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro rispondono ad alcuni dubbi sollevati in questi giorni in materia di ammortizzatori sociali, smart working e proroga invio del Modello “LAV_US”.


1) PER QUANTO RIGUARDA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA L’ART. 22 DEL DECRETO “CURA ITALIA” DISPENSA LE AZIENDE CON UN NUMERO DI DIPENDENTI FINO A 5 DI PROCEDERE AD ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. PER QUANTO RIGUARDA IL COMPUTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI COME BISOGNA PROCEDERE? AD ESEMPIO UN’AZIENDA CON 6 DIPENDENTI, DI CUI 2 PART-TIME AL 50%, DEVE INFORMARE O NO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI? OSSIA È CONSIDERATA SOPRA O SOTTO I 5 DIPENDENTI?
Per il computo dei dipendenti si deve fare riferimento ai criteri generali previsti dall’ordinamento. Pertanto, rilevano:
– i lavoratori a tempo determinato a prescindere dalla durata del contratto;
– i dirigenti;
– gli apprendisti;
– i lavoratori a domicilio;
– i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente svolto rispetto a quello full-time;
– i lavoratori in regime di telelavoro o in smart-working.
Non rilevano ai fini del computo:
– il lavoratore assente, ancorché non retribuito, unicamente nel caso in cui sia sostituito da un altro lavoratore assunto (il quale sarà computato);
– i lavoratori somministrati;
– i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità assunti a tempo indeterminato.


2) PREMESSA AL QUESITO.
In merito alla CIG e assegno ordinario:
– l’art. 19 del decreto 17.03.2020 n. 18 al comma due recita “i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del D.Lgs. 148/2015 e dai termini…”;
– l’art. 14 è quello relativo alla informazione e consultazione sindacale.


CHE SENSO HA QUINDI IL SEGUITO DEL COMMA 2 NELLA PARTE “FERMO RESTANDO L’INFORMAZIONE, LA CONSULTAZIONE E L’ESAME CONGIUNTO CHE DEVONO ESSERE SVOLTI…”? LA PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE E L’ESAME CONGIUNTO VANNO QUINDI SVOLTI O NO? NEL CASO FOSSERO DA SVOLGERE, L’ESONERO DALLO SVOLGIMENTO PREVISTO PER LE IMPRESE EDILI E LAPIDEI DALL’ART. 14 DEL D.LGS. 148/2015 SI APPLICA O NO? E PER LE IMPRESE SOGGETTE AL FIS 5/15 DIPENDENTI ALLE QUALI È ESTESO L’ASSEGNO ORDINARIO INFORMAZIONE CONSULTAZIONE E ESAME CONGIUNTO? NEL CASO QUESTE AZIENDE AVESSERO UNITÀ OPERATIVE E NON UNITÀ PRODUTTIVE) IN PROVINCE DIVERSE O ADDIRITTURA REGIONI DIVERSE POSSONO FARE UN UNICO ACCORDO E CONSULTAZIONE? O DEVONO FARNE UNO PER PROVINCIA?
L’art. 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel dispensare i datori di lavoro dall’osservanza dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e nel disporre che resta ferma “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva” determina, come ormai noto, molti imbarazzi. Per come è scritta la disposizione si creano le condizioni per una non meglio determinata procedura sindacale preventiva e obbligatoria che riguarda tutti i tipi d’intervento legati al Covid-19, pertanto, anche le imprese edili che invochino tale causale speciale. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali da coinvolgere occorre fare riferimento a quelle, comparativamente più rappresentative su base nazionale, territorialmente competenti rispetto all’unità produttiva. In tale logica si potrebbe individuare l’ipotesi per cui, pur essendo collocata l’unità operativa nell’ambito di una provincia diversa da quella in cui (ad esempio) ha sede l’impresa, l’accordo debba essere stipulato con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti a livello provinciale per la medesima sede anche per l’unità operativa fuori dalla provincia. Dovranno essere quindi effettuati tanti accordi sindacali quante sono le unità produttive. Al limite potrà essere stipulato un unico accordo riguardante diverse unità produttive ove le medesime fossero geograficamente ubicate nella stessa provincia essendo competenti, nella circostanza, le medesime organizzazioni territoriali.


3) DATO IL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020, ART. 19: PER UN DATORE DI LAVORO CON PIÙ DI 5 LAVORATORI È NECESSARIO RICHIEDERE INCONTRO SINDACALE PER INOLTRARE RICHIESTA CIG (COVID-19) DA EFFETTUARSI ENTRO 3 GIORNI: NEL CASO IL SINDACATO NON RISPONDE ENTRO 3 GIORNI È POSSIBILE PROCEDERE ALLE RICHIESTE CIG SENZA AVER TENUTO L’INCONTRO? I SINDACATI POSSONO PRETENDERE NELL’ACCORDO L’ANTICIPO DEL DATORE DI LAVORO IN LUOGO DELLA ANTICIPAZIONE INPS? SE NON C’È ACCORDO CON SINDACATO NON È POSSIBILE PROCEDERE ALLE RICHIESTE CIG (COVID-19)?
La durata prevista per la procedura sindacale è di tre giorni. In caso di mancato accordo la procedura si intende esperita e l’azienda può procedere alla sospensione. Il mancato accordo si può individuare nel caso in cui il sindacato non si presenti o nel caso in cui, nonostante l’esame congiunto, non si raggiunga un’intesa anche in merito alle modalità di pagamento permesse dalla legge.


4) SI CHIEDE CORTESEMENTE DI SAPERE SE IN CASO DI AZIENDA AVENTE DUPLICE INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE SARÀ NECESSARIO PRESENTARE 2 DISTINTE PRATICHE DI CASSA INTEGRAZIONE: NELLO SPECIFICO UNA MATRICOLA SEGUIREBBE IL TRATTAMENTO FIS PER AZIENDE SOTTO I 5 DIPENDENTI ED UNA MATRICOLA AVREBBE DIRITTO ALLA CIG IN DEROGA (REGIONE SICILIA).
La domanda deve essere effettuata separatamente per ciascun inquadramento previdenziale così come nel caso di esame. Si richiama tuttavia l’attenzione del Collega sulla circostanza che l’assegno ordinario nel FIS è concesso unicamente alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Quelle con una media uguale o inferiore a 5 dipendenti, salvo la presenza di Fondi ex art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, devono usufruire della CIG in deroga.


5) IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19, UN’AZIENDA CHE ATTUALMENTE CONTA PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI E VERSA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA AL F.I.S E NON HA ACCORDI SINDACALI È PREVISTA COMUNQUE LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE?
Se l’azienda è soggetta a FIS può beneficiare unicamente dell’assegno ordinario e non della CIGO né della CIG in deroga.


6) PER QUALI CATEGORIE DI AZIENDE E IN QUALI SETTORI SI POTRÀ APPLICARE LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PREVISTA DALL’ART.19?
Sono le aziende di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015. A tale fine è opportuno verificare l’inquadramento previdenziale attribuito dall’Inps e il relativo CSC (codice statistico contributivo).


7) PER QUALI CATEGORIE DI AZIENDE E IN QUALI SETTORI SI POTRÀ APPLICARE L’ASSEGNO ORDINARIO PREVISTO DALL’ART. 19?
L’assegno ordinario si applica ai datori di lavoro obbligati al FIS ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015. Vi rientrano quindi tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa,  che occupano mediamente più di cinque dipendenti, non rientranti nella disciplina della CIGO e della CIGS e appartenenti a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26 o 40, o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 (si veda in materia anche INPS, circolare Inps n. 176/2016). È opportuno verificare l’inquadramento previdenziale attributo dall’INPS.


8) PER QUALI CATEGORIE DI AZIENDE E IN QUALI SETTORI SI POTRÀ APPLICARE LA CASSA IN DEROGA PREVISTA ALL’ART. 22?
La CIG in deroga si applica ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (si veda da ultimo il messaggio Inps n. 1287/2020). La CIG in deroga non si applica ai datori di lavoro domestico.


9) È POSSIBILE ATTIVARE LO SMART WORKING PER GLI APPRENDISTI?
Così come disposto all’art. 41 del D.Lgs. 81/2015 l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. In ragione di tale definizione, dunque, si ritiene possibile attivare contratti di smart working con gli apprendisti, purché siano garantita la necessaria formazione e siano create le condizioni volte a garantire una stretta interazione tra il tutor aziendale e il giovane che presta la sua attività.


10) NELLE CIRCOLARI ULTIME NON HO LETTO LA PROROGA DELLA COMUNICAZIONE LAVORO NOTTURNO CHE INVECE SI LEGGE SUL CLIKLAVORO. È VERO? A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, SI COMUNICA CHE LA SCADENZA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO LAV_US PER LA RILEVAZIONE PREVISTA DELL’ART. 6 DEL D.M. 20/9/2011, CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE NELL’ANNO 2019, È PROROGATA AL 30 MAGGIO 2020.
Si conferma, in considerazione dell’emergenza da Coronavirus, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 1160 del 19 marzo 2020, ha disposto che la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019, è stata prorogata al 30 maggio 2020.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto