Gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro forniscono chiarimenti in merito ad alcuni dei dubbi sollevati in questi giorni da coloro che si trovano a gestire ammortizzatori sociali, ferie, permessi e smart working, secondo quanto previsto dal D.L. cd. “Cura Italia” e dalle ultime indicazioni Inps.
In collaborazione con Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
1) PER ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA QUALE PROCEDURA DOVRÀ ESSERE SEGUITA?
Secondo l’art. 22 del D.L. n. 18/2020, ai fini della CIG in deroga le Regioni e le Province autonome sono deputate a ricevere le domande da parte dei datori di lavoro interessati, istruire le istanze in ordine cronologico e, in caso di ammissione, emettere un apposito decreto da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, insieme alla lista dei beneficiari. Dovranno quindi essere le Regioni e le Province autonome a diramare specifiche istruzioni in materia. Il D.I. (Lavoro-Economia) 24 marzo 2020, n. 3, ha stabilito che per i datori di lavoro con più unità produttive “plurilocalizzate”, in quanto collocate in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati.
2) NEL CASO DI UN PERIODO DI PROVA DEGLI STUDI PROFESSIONALI, CALCOLATO IN GIORNI DI CALENDARIO, È PLAUSIBILE UNA SOSPENSIONE DELLO STESSO, ESSENDO LO STUDIO DENTISTICO CHIUSO?
È possibile ritenere che il periodo di prova, anche se la regola contrattuale prevede il decorso dello stesso nella misura di un complessivo arco temporale, possa essere sospeso in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso.
3) IL “COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE” VALE PER TUTTO IL SETTORE SANITÀ (PUBBLICO E PRIVATO) O È AD ESEMPIO ESCLUSA QUESTA FACOLTÀ ALLE CLINICHE CHE HANNO DEGENTI PER CURE DIVERSE DAL COVID-19? LE RSA RIENTRANO POI IN DETTA CLASSIFICAZIONE?
È corretto ritenere che il personale sanitario, per il quale l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza, sia appartenente sia al settore privato che al settore pubblico. L’R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) è una struttura a prevalente valenza sanitaria per persone non assistibili a domicilio e che richiedono un livello medio di assistenza sanitaria (medica, infermieristica e riabilitativa), integrato da un livello alto di assistenza tutelare e alberghiera, per quanto sopra è legittimo supporre che esse rientrino nella classificazione del comparto sanità.
4) SI CHIEDE SE PER UN’AZIENDA INQUADRATA NEL SETTORE INDUSTRIA (HA CSC 10621 ED APPLICA ALIQUOTA TAB. 1.1 INDUSTRIA FINO A 15 DIPENDENTI) CHE APPLICA CCNL METALMECCANICA ARTIGIANATO E VERSA SIA CONTRIBUTO EBNA (7,65%) CHE FSBA (0,60%) DEBBA ESSERE RICHIESTA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA O PRESTAZIONE C/O FSBA?
In datore di lavoro potrà accedere alla CIGO. Non può accedere alle prestazioni del fondo FSBA, si veda a tal fine l’articolo 1 dell’accordo interconfederale 10 dicembre 2015.
5) AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE È NECESSARIO PREVENTIVAMENTE FAR GODERE LE FERIE RESIDUE AL 31/12 DELL’ANNO PRECEDENTE?
Non si rinviene nel D.L. n. 18/2020 alcuna disposizione che obblighi un godimento di ferie e permessi prodromico all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Si ricorda che l’INPS, con proprio messaggio n. 3777 18/10/2019, aveva precisato che in caso di CIGO “l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza”. Né è possibile, per la Cassa integrazione in deroga, applicare per via analogica il DI n. 83473/2014 il quale imponeva il preventivo godimento delle ferie essendo espressamente riferito alla norma all’epoca vigente.
6) IL DATORE DI LAVORO PUÒ OBBLIGARE AL GODIMENTO DI FERIE O PERMESSI?
Si ritiene che, visti anche i DPCM che si sono susseguiti, il datore di lavoro possa disporre il godimento di ferie e permessi ispirandosi al generale principio di correttezza e buona fede.
7) STUDI PROFESSIONALI ISCRITTI AL EBIPRO: È PRECLUSA LA POSSIBILITÀ DI ANDARE DIRETTAMENTE ALLA CIGO IN DEROGA? E PER GLI STUDI PROFESSIONALI CON DIPENDENTI CON MENO DI 5 DIPENDENTI CHE VERSANO L’EBIRPRO, È PRECLUSA LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE SUBITO ALLA CIGO IN DEROGA? OPPURE È NECESSARIO PASSARE PRIMA DALL’EBIPRO?
Tale tipologia di studi professionali accede direttamente alla CIGD. L’Ebipro provvede ad integrare l’ammortizzatore sociale, così come previsto al punto 1 del “regolamento contributo una tantum per i percettori di ammortizzatori sociali” del 15 febbraio 2019.
8) IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARSI DI RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA?
In linea di principio il lavoratore può rifiutarsi di rendere la prestazione lavorativa solo in presenza di condizioni ambientali e lavorative che ostano al corretto svolgimento della prestazione e non siano imputabili al lavoratore stesso (assenza di negligenza).
9) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: NECESSITA DI ACCORDO SINDACALE, MA CHI È LA CONTROPARTE SINDACALE? L’AZIENDA O LA REGIONE?
La controparte del sindacato è assolutamente l’azienda. E questo è anche confermato dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 22 che esonera i datori di lavoro fino a 5 dipendenti dall’accordo.
10) È POSSIBILE FAR SVOLGERE AL LAVORATORE DIPENDENTE LA PROPRIA PRESTAZIONE MEZZA GIORNATA IN AZIENDA E MEZZA IN SMART WORKING DA CASA?
Sì, è possibile, non vi sono preclusioni di sorta. Si ricorda però che ai sensi del DPCM 11.3.2020, così come del Protocollo 14.3.2020, il datore di lavoro deve ricorrere il più possibile al lavoro agile e rispondere all’obbligo di tutela della salute del lavoratore ex art. 2087 c.c., ponderando il ricorso a qualsiasi prestazione “in sede” e verificandone la effettiva necessità durante l’emergenza sanitaria.

