Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, lo scorso 8 aprile, ha deliberato che i datori di lavoro artigiani, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell’artigianato non in regola alla data del 23 febbraio 2020, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate).
Con delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n° 3/2020 è stata considerata la situazione che, a fronte della Emergenza Covid 19 e di quanto previsto dall’art. 19 del DL n.18 del 20/3/2020, si è determinata nell’ambito organizzativo di FSBA e degli Enti Bilaterali territoriali, a causa delle numerose sollecitazioni provenienti da imprese non regolari sotto il profilo contributivo previsto dal Regolamento di FSBA ed è stato tenuto conto che anche i datori di lavoro irregolari fino ad oggi, possono accedere alle prestazioni previste dal Fondo, solo dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva.
Pertanto, è stato deliberato che:
a) i datori di lavoro artigiani, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell’artigianato, con codice statistico contributivo CSC settore 4, che siano non regolari alla data del 23 febbraio 2020, in relazione al contributo di cui all’art. 27 d.lgs. 148/2015 e DM 26 aprile 2016, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate) secondo il modello informatico introdotto da FSBA.
Tale contribuzione consiste nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità.
L’obbligo ricade anche sui datori di lavoro artigiani, con CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano meno di 6 dipendenti;
b) i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva dell’artigianato, sottoscritta da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell’artigianato (EBNA e relativi Enti Bilaterali Regionali), con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto a far data dal giorno 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate);
c) la Piattaforma FSBA contenga i moduli e le domande per regolarizzare la propria posizione, tenendo presente che anche per i datori di lavoro artigiani non regolari sopra richiamati, è già possibile presentare le domande per prestazioni COVID-19 dal giorno 1° aprile.
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