Diritto al compenso per l’amministratore di società



Con l’Ordinanza n. 3657/2020 la Corte di Cassazione, in tema di diritto al compenso dell’amministratore di società di capitali, ha affermato che la semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, non implica la gratuità della prestazione, né può ritenersi tacita rinuncia del diritto al compenso per l’attività svolta.

Nell’ambito di una controversia per il riconoscimento del compenso ad un consigliere di amministrazione di una società di capitali dimissionario dall’incarico, la Corte di Appello ha respinto la richiesta dell’amministratore osservando che la mancata richiesta del compenso da parte dello stesso avesse il significato di una rinuncia, ovvero di un’accettazione della proposta di gratuità dell’attività di amministratore implicita nella mancata previsione della relativa posta nei bilanci di esercizio, rafforzata dalla gratuità dell’attività svolta dagli altri amministratori.
Nel proporre ricorso in Cassazione, l’amministratore ha eccepito che la gratuità della prestazione dell’amministratore, se non prevista nello statuto, deve emergere da una delibera assembleare, o del consiglio di amministrazione, con espressa accettazione dell’amministratore. In assenza della predetta delibera, e di espressa rinuncia al compenso o accettazione di gratuità della prestazione, la rinuncia tacita deve comunque essere inequivoca.
Nel riconoscere il diritto dell’amministratore al compenso, la Corte di Cassazione ha osservato che nelle società di capitali deve considerarsi legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico di amministratore, così come la rinuncia dello stesso amministratore al compenso, trattandosi di un diritto disponibile. La rinuncia non deve essere necessariamente espressa; essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.
Al riguardo, precisa la Corte, valgono i principi generali secondo cui, affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell’altra.
Per la rinuncia tacita, dunque, è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto. Pertanto, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni.
Con riferimento alla rinuncia all’emolumento da parte dell’amministratore, quindi, essa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio.
Il principio secondo il quale il silenzio, in alcuni casi, può essere rilevante giuridicamente poggia sul rilievo per cui, in presenza di determinati fatti o situazioni, la condotta inattiva della parte viene ad assumere un preciso significato. In tali ipotesi rilevano le illazioni che possano trarsi da tale silenzio circostanziato.
Diversa è la situazione che si determina quando si è al cospetto di una mera inattività, a un silenzio puro e semplice. In tal caso la condotta è giuridicamente non significativa proprio in quanto ad essa non può attribuirsi un significato negoziale (a meno che la legge non disponga altrimenti). Ne consegue che il contegno di inerzia non giustifica l’affidamento quanto alla venuta ad esistenza del negozio e, per riflesso, non onera chi lo tiene di valutare l’ipotetica – ma di fatto insussistente – impegnatività del comportamento tenuto.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: la rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.






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