Domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza: invio anche attraverso il sito Inps




Alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese, con messaggio n. 1681/2020, l’Inps


comunica la possibilità per i cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.


Secondo il dettato normativo dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) sono presentate:
– tramite il gestore del servizio integrato (Poste Italiane S.p.A);
– accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
– presso i centri di assistenza fiscale;
– presso gli istituti di patronato.


Considerato il momento di emergenza sanitaria da COVID-19che il Paese sta attraversando e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti delle persone per fronteggiare la situazione, l’Istituto ha valutato positivamente la possibilità di consentire ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet dell’INPS, come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all’Istituto, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
Il servizio è disponibile nella sezione “reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza” del sito www.inps.it.
Affinchè la presentazione della domanda possa essere considerata valida, il richiedente la prestazione dovrà essere in possesso di una attestazione ISEE valida o comunque dovrà avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.
I dati richiesti e le dichiarazioni di responsabilità previsti in sede di presentazione della domanda sono quelli previsti dal modulo di domanda RdC/Pdc, predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
Dopo aver ricevuto la domanda, l’Inps verifica i requisiti sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
In caso di esito positivo della verifica, l’Istituto riconosce il beneficio che è erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Rdc).





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