Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre o per il primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro, si può rinviare il pagamento alla scadenza successiva (art. 6, co. 2, D.M. 17 giugno 2014 e art. 26, D.L. n. 23/2020). A decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 per le quali sia dovuta l’imposta di bollo, il versamento della stessa deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare di riferimento. SCADENZE ORDINARIE TRIMESTRE SCADENZA VERSAMENTO SCADENZE PER IMPORTI MINIMI TRIMESTRE SCADENZA VERSAMENTO Si ricorda che, in genere, i versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo sono automaticamente rinviati al primo giorno lavorativo successivo. IMPORTO DELL’IMPOSTA L’importo dell’imposta di bollo dovuto per ciascun trimestre è reso noto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento dell’imposta può essere effettuato: In sede di compilazione del Modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: Gli stessi codici tributo devono essere utilizzati qualora il versamento sia effettuato tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24/EP), riportando nella sezione “Dettaglio Versamento” i seguenti dati: SANZIONI In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se non si provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Al fine di semplificare l’adempimento il “Decreto Liquidità” ha stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa ai terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.”.
1° trimestre (Gennaio – Marzo)
Entro il 20 aprile
2° trimestre (Aprile – Giugno)
Entro il 20 luglio
3° trimestre (Luglio – Settembre)
Entro il 20 ottobre
4° trimestre (Ottobre – Dicembre)
Entro il 20 gennaio
1° trimestre (Gennaio – Marzo) importo inferiore a € 250,00
Entro il 20 luglio
1° e 2° trimestre (Gennaio – Giugno) importo inferiore a € 250,00
Entro il 20 ottobre
L’informazione è riportata all’interno della propria area riservata, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.
A tal fine, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione: “Imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6, co. 2, D.M. 17 giugno 2014”.
– mediante apposita funzionalità presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; in alternativa
– tramite Modello F24 con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il fac-simile predisposto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
– “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – Sanzioni”;
– “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – Interessi”.
Tali codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
– nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
– nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
– nel campo “riferimento A”, nessun valore;
– nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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