Emergenza Covid-19: chiarimenti sul rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali




L’Agenzia delle Entrate, con circolare 16 aprile 2020, n. 10/E ha fornito chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid- 19, disposti rispettivamente dall’art. 83, D.L. n. n.18/2020 (c.d. “decreto CuraItalia”) e dell’art. 36, D.L. n. 23/2020 (c.d. “decreto Liquidità”).

Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19, il Governo italiano ha emanato diversi provvedimenti legislativi in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e militare.


In particolare, il decreto CuraItalia contiene alcune disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali, ossia il differimento delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Tuttavia, a fronte del rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto, il decreto Liquidità ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 all’11 maggio 2020.
Riguardo, quindi, all’ulteriore differimento delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.
Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Inoltre, l’Agenzia precisa che le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal decreto Liquidità, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
La sospensione, invece, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.
Sono altresì sospesi sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Al riguardo, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.






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