Emergenza Covid-19: in Toscana ambienti di lavoro in sicurezza




La Regione Toscana con ordinanza 18 aprile 2020, n. 38 ha definito le linee guida per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro, con particolare riguardo alla gestione degli spazi e alle procedure di lavoro. L’adozione dell misure devono essere certificate mediante un protocollo di sicurezza anti-contagio, che i datori di lavoro devono trasmettere alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro il 18 maggio 2020; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro


Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi.
Nel caso dell’auto privata con due persone, deve essere utilizzata la mascherina; ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).


La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri.


Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri, devono essere introdotti elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.


È comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
– in spazi chiusi in presenza di più persone;
– in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.


In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, il lavoratore non deve recarsi sul posto di lavoro ed deve rimanere obbligatoriamente al proprio domicilio. Il datore di lavoro deve assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.


Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro deve installare nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, deve fornire mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, bisogna effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro e deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.).
Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.


Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.


Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i propri lavoratori delle misure e dei comportamenti da adottare, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.


Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali


Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
– l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Per i locali fino a 40 mq è consentito l’accesso ad una sola persona;
– ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
– l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi devono essere posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
– l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
– l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
– nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, devono essere posizionati presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
– nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.






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