Emergenza Covid-19 – Studi Professionali – Regolamento EBIPRO su ammortizzatori sociali



EBIPRO, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi professionali, riconosce con regolamento del 6/4/2020, un contributo su ammortizzatori sociali (F.I.S. e CIG in deroga) ai lavoratori coinvolti dall’emergenza Covid-19

Al fine di sostenere gli studi/aziende iscritti nel contesto emergenziale provocato dalla diffusione del Covid-19 Ebipro, nei limiti delle risorse economiche stanziate, riconosce un contributo per ogni lavoratore per il quale, a seguito della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro abbia richiesto gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente Normativa (F.I.S. e Cig in deroga, di seguito gli “ammortizzatori”).
Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro).
Nello specifico, Ebipro eroga:
– un contributo integrativo di € 250 una tantum, per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori sia stata accolta;
– un contributo straordinario per un massimo di 9 settimane consistente in un contributo giornaliero per i casi di sospensione, riproporzionato in caso di riduzione dell’orario di lavoro, di € 19,00 (arrotondato al centesimo) per le retribuzioni lorde mensili fino ad € 2.159,48 e di € 23,00 (arrotondato al centesimo) per le retribuzioni lorde mensili oltre € 2.159,48 per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori previsti dalle normative vigenti non sia stata accolta esclusivamente per incapienza delle risorse stanziate.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla regolare iscrizione e contribuzione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro) del datore di lavoro e dei dipendenti interessati da almeno 6 mesi continuativi al momento della richiesta.


Il contributo deve essere anticipato al lavoratore dal datore di lavoro previa autorizzazione da parte di Ebipro ed essere inserito con voce specifica “Anticipo contributo Ebipro Covid- 19” nel Libro Unico del Lavoro, evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.
I contributi sopra indicati potranno essere richiesti alternativamente ed una sola volta nel corso dell’iscrizione alla bilateralità.


Procedure
Al fine di permettere ad Ebipro di verificare la regolarità contributiva e la capienza delle risorse stanziate prima di procedere all’anticipazione del contributo, il datore di lavoro deve presentare entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento o diniego agli ammortizzatori, una sola volta ed in un’unica soluzione, alla e-mail autorizzazione.sostegnoalreddito@ebipro.it, la richiesta di autorizzazione allegate al Regolamento.
A seguito di autorizzazione da parte di Ebipro, il datore di lavoro potrà provvedere all’anticipazione indicate ed inviare, entro e non oltre il mese successivo, alla e-mail liquidazione.sostegnoalreddito@ebipro.it, i seguenti allegati:
– Copia della/e busta/e paga da cui risulti la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro del/i lavoratore/i oggetto della domanda;
– Copia del Libro Unico del Lavoro in cui sia evidenziata l’anticipazione al lavoratore da parte del datore di lavoro del contributo integrativo (in caso di avvenuto accoglimento della richiesta di accesso agli ammortizzatori) o del contributo straordinario (in caso di diniego) , quest’ultimo per un massimo di 9 settimane, così come autorizzati.
Ebipro, espletate tutte le verifiche, provvede alla corresponsione del contributo entro 2 mesi dalla presentazione della domanda
Il presente Regolamento entra in vigore il 6/4/2020





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