I soggetti non residenti non possono avvalersi del “regime forfetario”, salvo eccezioni




Non possono avvalersi del cd. regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 aprile 2020, n. 106)

La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo(c.d. “SEE”, cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione Finanziaria, il contribuente ha dichiarato di essere residente in un paese, che non fa parte dell’UE né dello SEE e non produce la maggior parte del suo reddito in Italia, avendo intenzione di svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi.
Per quanto sopra esposto, quindi, si ritiene che tale soggetto non possa applicare il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, finché permangono le condizioni rappresentate (i.e. residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.





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