Il Fisco fornisce una sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni e risponde ai quesiti sul Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Agenzia dell’Entrate – circolare n. 9/E del 13 aprile 2020) Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni
| Tipologia di soggetti | Condizioni | Oggetto della sospensione | Ripresa della riscossione |
| Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente | Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali | Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
| Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente | Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali | Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
| Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 | Non previste | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali | Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
| Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa | Non previste | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali | Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
| Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza | Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) | Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 | Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020 |
| Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.) | Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali |
Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti
Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 18 del decreto legge n. 23 del 2020, si chiede se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)?
I commi 1 e 3 dell’articolo 18, del Decreto, stabiliscono che: «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato […] che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il … nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione».
Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo 18, stabilisce che «La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 … ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta».
In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
– del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
– del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).
La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.
Sospensione dei versamenti per le imprese agricole
Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla base delle tariffe d’estimo catastali ai sensi dell’articolo 32 del TUIR si applicano le misure di sospensione dei versamenti, anche se la norma fa riferimento a “ricavi o compensi”, ai fini del rispetto dei parametri di cui all’articolo 18 del Decreto?
Il regime di sospensione disciplinato dall’articolo 18 si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.
Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione del citato articolo 18.
Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione de quo, il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.
QUESITO n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti
Ai sensi del comma 5, dell’articolo 18, la sospensione dei versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge?
I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Tenuto conto che la finalità dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto “Cura Italia”, si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale
Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all’articolo 18?
Le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 18 prevedono la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti non commerciali e, come si può evincere dalla relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. La sospensione è inoltre subordinata alla condizione che i medesimi enti non svolgano un’attività commerciale.
Pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.
Verifica della condizione del calo del fatturato
Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall’articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.
Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente
Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?
Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.
Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori
Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 74, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell’agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazioni del trimestre successivo?
Con specifico riferimento agli autotrasportatori che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione», si ritiene che la verifica richiesta dall’articolo 18 del Decreto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi.
Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020
Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ricorrendone le condizioni, ha sospeso il versamento dell’IVA annuale in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto, possa sospendere il versamento delle rate successive?
L’articolo 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all’imposta sul valore aggiunto, comprese i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.
Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento
La soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso?
La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.
Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Acconti successivi a quelli di giugno 2020
La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?
L’articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo.
Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell’articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020. Detto importo, infatti:
– è determinato nel mese di giugno;
– va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.
Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata
Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020.
Il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, tra l’altro, che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre.
Considerato che l’articolo 22 in esame fa esplicito riferimento al solo comma 6-quater dell’articolo 4 citato, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 2020).
Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell’intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata – può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato (cfr. articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Sospensione del termine quinquennale
L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)?
L’art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis del’articolo1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza epidemiologica.
Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.
Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.
Trasmissione telematica e autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020
Per l’assistenza fiscale a distanza si prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità e che, “in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta”.
Nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono conferire ai CAF o ai professionisti l’accesso alla dichiarazione precompilata?
Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali quali:
– il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
– l consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
– a sottoscrizione del contribuente.
Depositi o notifiche in modalità analogica
Nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica?
Sì, in questi casi sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica.
L’articolo 29 del DL 23 del 2020 introduce l’obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.
La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.
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