Con messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020, l’Inps fornisce indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento CISOA con l’utilizzo della causale “COVID-19 CISOA”. Se l’azienda ha già inoltrato domanda con altra causale, ad esempio per fenomeni parassitari, ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale è convertita d’ufficio.
Come noto, possono presentare la domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA), le seguenti tipologie di imprese:
– aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali) e attività connesse (trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura);
– Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
– imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
– consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
– imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
– imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
– imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
Tali imprese possono presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agricoli, aventi qualifica di quadro, impiegato e operaio, con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti (art. 2, D.Lgs. n. 148/2015), purchè abbiano svolto annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
Il requisito soggettivo delle 181 giornate lavorative si riferisce ad un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni; pertanto, esso può essere verificato solo alla fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, per cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai 12 mesi successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro.
È necessario, inoltre, che il lavoratore beneficiario non abbia superato il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno.
In deroga ai termini ordinari (art. 15, L. 8 agosto 1972, n. 457), le domande di accesso alla CISOA, con causale “COVID-19 CISOA”, possono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, dal portale INPS (www.inps.it), nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”. Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è possibile chiedere il pagamento diretto per gli operai, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa; per gli impiegati, resta ferma la esclusiva modalità del pagamento diretto.
Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale, ad esempio per fenomeni parassitari, ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda medesima compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata è convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”.
L’integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare. Così, laddove l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma.
Le prestazioni di CISOA con causale “COVID-19 CISOA” sono erogate nel limite dei massimali mensili per la cassa integrazione (art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015).
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, le Commissioni provinciali sono tenute ad operare con modalità improntate alla semplificazione e alla celerità della valutazione.
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