In Gazzetta ufficiale, la riduzione del cuneo fiscale è legge




La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n. 3/2020 recante le misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente è sulla Gazzetta ufficiale n. 90. La presente legge entra in vigore oggi.

Con la conversione in legge del decreto, qualora l’importo non spettante superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare e, non più in quattro, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Esaminiamo nel dettaglio le due misure di riduzione del cuneo fiscale:

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati


Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione di quelli indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a)del TUIR), e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non e’ superiore a 28.000 euro.
Il trattamento integrativo in esame va rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
I sostituti d’imposta, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo in esame ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso va effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
I sostituti d’imposta compenseranno il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione.

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati


In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di lavoro dipendente (con esclusione di quelli indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a)del TUIR), e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR), spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
I sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante e’ effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per l’applicazione di tali misure, ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Regime speciale per lavoratori impatriati). Il medesimo reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.


A seguito dell’entrata in vigore di tali misure, il comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR (Bonus Renzi) è abrogato dal 1° luglio 2020.





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