In seguito alla pubblicazione della circolare Inail n. 13/2020, che ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale, alle sedi dell’Istituto è stata data l’istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio (Comunicato Inail 10 aprile 2020).
Nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.
Il certificato medico dovrà riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.
Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio.
I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio. In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura per consentire l’acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata.
La circolare Inal ha precisato che laddove pervenga all’Istituto della documentazione utile per l’apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell’avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell’istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo, al fine di facilitare e abbreviare l’istruttoria del caso, anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla tutela Inail.
In seguito alla pubblicazione della circolare, alle sedi dell’Istituto è stata data l’istruzione di accettare anche la semplice certificazione di malattia redatta su modulistica Inps per l’apertura delle pratiche, in particolare per i casi denunciati nel primo periodo di diffusione del contagio. In questi casi, successivamente sarà necessario acquisire la documentazione utile a comprovare l’infezione (presupposto che fa scattare la tutela contro gli infortuni) e gli elementi indispensabili per ricondurla all’occasione di lavoro, dati non presenti nel certificato di malattia.
Per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico – chiarisce l’Inail – sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore. In caso di infezione accertata, l’Inail eroga comunque le prestazioni a partire dalla data di astensione dal lavoro, rinvenibile anche attraverso la denuncia di infortunio trasmessa dal datore di lavoro.
La tutela dell’Istituto, come già precisato nella circolare, ricorre solo per i contagi da Covid-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione sotto altre forme di protezione che non rientrano nella sfera di competenza dell’Inail. È il caso, per esempio, della cosiddetta “malattia comune”, tutelata dall’Inps perché non connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Per chiarire tutti i dubbi legati all’accertamento medico-legale e alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro da Covid-19, l’Istituto ha pubblicato delle Faq che rispondono alle domande più frequenti inmateria.

