Con circolare n. 15350/2020, il Ministero dell’interno richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.
Con la circolare in commento, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito all’applicazione del d.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Il decreto ripropone le generali misure di informazione e prevenzione, già introdotte con precedenti provvedimenti, nonché disciplina l’ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale.
Il d.P.C.M., nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni. Il dpcm conferma, altresì, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.
Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione. Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La circolare – come accennato in apertura – richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri, a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali, circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.
Il decreto in argomento, rimodula e precisa le misure già contemplate nell’ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 28 marzo 2020, rispetto alle quali vengono introdotte una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia. Continua, invece, la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, specificando misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
Confermato, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
In continuità con i precedenti interventi normativi, il d.P.C.M. rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell’Interno, l’esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate. In tale quadro, i prefetti potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
Si segnala, infine, che continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche aree dei rispettivi territori regionali.

