Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione (Comunicato 6 aprile 2020).
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrarsi del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.
Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.
Istruzione
In materia di istruzione, al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione potranno essere dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.
Nella più grave ipotesi in cui le lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame.
Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
Analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, il testo del decreto legge in commento prevede siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

