Firmato l’11/5/2020, tra la Regione Lazio e Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio, Cgil Medici e dirigenti del Ssn, Cisl Medici e Uil Medici, l’accordo che prevede un riconoscimento economico per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19
Emolumento
Con il presente accordo la Regione Lazio riconosce un emolumento per l’eccezionale, straordinaria e non prevedibile attività svolta dai dipendenti del SSR nel periodo dell’emergenza; in considerazione del carattere emergenziale dell’attività resa e quindi non prevedibile dalle disposizioni contrattuali così come dagli atti di programmazione aziendale e regionale, tale emolumento avente natura eccezionale, viene attribuito per il 2020, e si considera cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari.
Tale emolumento, che costituisce un riconoscimento del lavoro che intende valorizzare l’attività eccezionale resa per garantire a tutta la comunità di riferimento la necessaria assistenza nel corso della pandemia COVID 19.
Tale riconoscimento economico aggiuntivo è previsto per i lavoratori dipendenti, appartenenti all’area del comparto e all’area della dirigenza, titolari di contratto di lavoro di natura subordinata delle Aziende e degli Enti del SSR, nonché ai medici in formazione specialistica, ai titolari di incarico libero professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata, nell’ambito delle potestà costituzionali regionali in tema di organizzazione sanitaria.
I profili interessati sono quelli che operano sia nelle strutture di intervento diretto che in quelle di supporto, comprendendo anche le Aziende che hanno preso in carico pazienti ed attività a seguito della riconversione delle unità operative delle Aziende di primo intervento.
II riconoscimento economico su indicato è attribuito ai soggetti che hanno prestato la propria attività dal 10/3/2020 al 30/4/2020 ed è attribuito per l’intero a chi ha prestato la propria attività in almeno 20 turni lavorativi.
Per coloro che lavorando presso le aree individuate sono stati posti in isolamento e quarantenati dopo contagio COVID il calcolo dei turni di presenza terrà conto di tali assenze.
L’emolumento è riproporzionato nel caso di attività per un periodo inferiore ai 20 turni lavorativi nel periodo di riferimento.
Il riconoscimento economico è differenziato in rapporto al livello di esposizione al rischio secondo le due fasce di seguito specificate correlate alla funzione e attività svolta dalla struttura di appartenenza, indipendentemente dal profilo/qualifica rivestiti, e così distinte:
Fascia A – COVID “rischio elevato” € 1.000,00
1. Unità operative dedicate COVID
2. Terapia intensiva e rianimazione COVID
3. DEA I e II livello
4. Servizio Igiene pubblica e attività territoriale COVID
5. Trasporti sanitari/trasporto pazienti ARES 118.
6. Laboratori Rete COVID
7. Radiodiagnostica Rete COVID
Fascia B – COVID “rischio medio” € 600,00
1. Camere operatorie e aree sub-intensive pazienti COVID
2. Pronto soccorso non DEA
3. Dialisi Rete COVID
4. Camere mortuarie in ospedali con Aree COVID
5. Farmacie in ospedali COVID
6. Centrali operative Area 118
Entro il 24 aprile la Regione provvederà a definire il dettaglio del personale effettivamente interessato rispettivamente alla fascia A e B.
Entro la stessa data saranno definite le modalità per il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive svolte nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Inoltre, la Regione, in ordine alla necessità di implementare le politiche del personale non solo con riferimento all’emergenza, ma anche alle prospettive riorganizzative sia del CCNL 2016-2018 sia dei cambiamenti di lungo periodo che l’attuale pandemia comporterà, si impegna a sostenere in sede nazionale l’inserimento nel primo provvedimento utile della riserva del 2% del Fondo Sanitario Nazionale per finalità premiali della professionalità.
Oltre alle politiche retributive, le parti ritengono opportuno considerare alcune implicazioni derivanti dalla emergenza sanitaria in atto rispetto alle modalità di lavoro del personale in servizio nei reparti Covid ed aventi riflesso sull’orario di lavoro, con particolare riferimento al riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione; al riguardo si condividono i seguenti punti:
– l’utilizzo dei particolari dispositivi di protezione diretti a prevenire il rischio di contagio può comportare una dilatazione dei tempi necessari per l’espletamento delle operazioni di vestizione e svestizione, rispetto a quelli richiesti in condizioni ordinarie e per i quali la vigente disciplina contrattuale ha disciplinato specifiche modalità di riconoscimento;
– si ritiene che, nel particolare contesto delineato dall’emergenza sanitaria, le aziende debbano valorizzare pienamente, il tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione all’interno dell’orario di lavoro.
Ampliamento Indennità infettivologica
L’accordo inoltre in merito a quanto previsto dall’art. 86, co. 6 e co. 9, del CCNL Area del Comparto 2016-2018, prevede il riconoscimento dell’indennità di malattie infettive a tutto il personale che ha avuto contatti con pazienti Covid, per cui saranno individuate ulteriori risorse a tale scopo e viene riconosciuto il tempo di vestizione e svestizione, data la complessità e l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione fondamentali nella prevenzione e protezione dal rischio di contagio.
Pertanto sarà cura delle Aziende del SSR trasmettere apposita documentazione inclusiva del personale di comparto stabilmente impiegato nelle attività assistenziali delle strutture COVID e nei servi di stazionamento “PreCoviD”.
La documentazione dovrà prevedere per ciascun profilo (non rilevando se sia ricompreso nell’art. 86 ma unicamente l’aver svolto almeno una giornata di effettiva attività presso una struttura COVID o nei servi di stazionamento “PreCoviD”), il valore numerico complessivo, le giornate di servizio effettivo stimate, l’impatto economico stimato (con limite temporale al 31 luglio p.v.), il servizio o la struttura di appartenenza.
Al termine di tale ricezione la Regione provvederà a effettuare il confronto, ai sensi dell’art. 6 vigente CCNL, con le OO.SS. che già ne hanno fatto formale richiesta, e successivamente a comunicare gli importi attribuiti a ogni singola Azienda.
L’importo erogato direttamente dalla Regione attiene i soli profili non previsti ex art. 86 in quanto per i profili già disciplinati da detto articolo continuano ad applicarsi le ordinarie disposizioni in merito all’erogazione e al fondo di copertura.

