Toscana – Protocollo per l’anticipo degli ammortizzatori in deroga per le aziende in difficoltà



Sottoscritto il 15/4/2020, tra la Regione Toscana, gli Istituti di Credito, le Associazioni di categoria di impresa e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, il Protocollo Quadro Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà

Le Parti firmatarie, al fine di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l’inizio delle sospensioni dal lavoro e l’erogazione da parte dell’INPS dei trattamenti stessi, tenuto conto della necessità di ampliare il numero degli sportelli degli Istituti di credito coinvolti nelle procedure di anticipazione degli ammortizzatori sociali, con la firma del presente accordo, convengono quanto segue:


Oggetto del protocollo
Attivazione di finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi.
Nell’ambito del presente protocollo, per “azienda in crisi” si intende l’azienda che attiva ammortizzatori sociali e non ha le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Pertanto, il protocollo si applica alle aziende che richiedano ammortizzatori sociali conservativi, con particolare riferimento a quelli disciplinati dagli artt. 19 e ss del dl 18 del 17 marzo 2020 e per i quali sia previsto, a qualsiasi titolo, il pagamento diretto ai lavoratori da parte degli istituti previdenziali.
Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell’INPS le indennità di sostegno al reddito spettanti.
Tavolo tecnico
I soggetti firmatari costituiscono un Tavolo Tecnico, promosso e coordinato dalla Regione Toscana quale organo decisionale e di gestione del protocollo, la cui finalità è il corretto espletamento degli interventi attivati.
II Tavolo si riunirà almeno due volte all’anno, giugno e dicembre e comunque ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta una delle controparti (raggruppamento banche, sindacati dei lavoratori, associazioni imprenditoriali).
Modalità di attivazione
I finanziamenti, che si attiveranno attraverso modalità telematiche, su richiesta del lavoratore mediante una apertura di credito in un conto corrente presso una delle Banche di cui è correntista, consisteranno in un anticipo sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale.
La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell’attivazione, da parte dell’azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’erogazione dei finanziamenti sarà comunque vincolata alla valutazione positiva da parte della Banca interpellata. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al lavoratore.


Strumenti e condizioni di garanzia
A garanzia del finanziamento attivato il lavoratore sottoscriverà un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento.
Il lavoratore e/o l’Azienda informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di ammortizzatore sociale.
In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente degli importi dell’ammortizzatore sociale da parte dell’INPS, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, e in tutti gli altri casi in cui il conto del lavoratore risulta ancora a debito per effetto delle anticipazioni accordate, dopo aver verificato che l’INPS abbia già pagato tutto quanto spettante al lavoratore e comunque dopo 30 giorni da quando l’agenzia lo ha contattato per evidenziargli il saldo a debito, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente, il datore di lavoro stesso provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il TFR alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente.
Condizioni di finanziamento
La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente all’operazione per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 €, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), come anticipo del trattamento di CIGO, FIS, ClG in deroga o CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura) per l’emergenza Covid-19, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.


Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario, dell’assegno ordinario erogato dal FIS e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente all’operazione per un importo complessivo massimo pari a 6.000 €, da utilizzarsi per importi mensili fino a un massimo di sette, ognuno non superiore all’80% delle retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali (max. 900 € mensili), come anticipo del trattamento di CIGS, CIGS per Contratto di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e ss.mm. e ii., CIGS ai sensi dell’Art. 35 della Legge 416/1981 e ss.mm. e ii. (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale- che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
Erogazioni degli anticipi ed estinzione dei finanziamenti
La Banca procederà all’erogazione dell’anticipo a favore del lavoratore anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale, ma solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell’Azienda, attestante l’importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta. Sarà cura dell’azienda indirizzare tali comunicazioni alle Filiali, o altra struttura centrale segnalata dalla Banca, presso le quali i lavoratori hanno aperto il conto corrente dedicato.
Gli importi in entrata sul conto corrente del lavoratore provenienti dall’INPS a titolo di ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall’Istituto di Credito fino alla concorrenza dell’ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eccedenti saranno nella disponibilità del lavoratore.
I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell’INPS delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale.


Costi di gestione
I finanziamenti saranno a costo zero e a tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull’estratto conto trimestrale, conformemente alla normativa vigente.
Durata del Protocollo
Il presente Protocollo avrà validità per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli Ammortizzatori Sociali. Potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici.





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