Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde alle richieste di ulteriori chiarimenti in merito al taglio dei versamenti IRAP disposto dal “Decreto Rilancio” ed all’applicazione del metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno prevista dal “Decreto Liquidità” In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha adottato due misure riguardanti, dapprima il versamento degli acconti per l’anno 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 (art. 20, del D.L. n. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”), e successivamente i versamenti dell’IRAP a saldo 2019 e in acconto per il 2020 (art. 24, del D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”). Versamento degli acconti in scadenza il 30 giugno 2020 In tema di versamento degli acconti in scadenza il 30 giugno 2020, il “Decreto Liquidità” ha previsto la disapplicazione di sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, e dell’IRAP nell’ipotesi di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Taglio versamenti IRAP Con riferimento alle disposizioni in tema di versamenti dell’IRAP, invece, il “Decreto Rilancio” ha previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento: CALCOLO IRAP A SALDO Per quanto riguarda il quesito sub a), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si applichi il cd. “metodo storico”, deve essere versato il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% per i soggetti ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto. Qualora, invece, si utilizzi il cd. “metodo previsionale”, deve essere versato il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% per i soggetti ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto. In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale). ESEMPI (IRAP 2019 PARI A 1.000 EURO) 1) Contribuenti che non applicano gli ISA CASI METODO I ACCONTO FIGURATIVO II ACCONTO VERSATO IRAP 2020 I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE II ACCONTO DA SOTTRARRE SALDO 2) Contribuenti che applicano gli ISA CASI METODO I ACCONTO FIGURATIVO II ACCONTO VERSATO IRAP 2020 IACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE II ACCONTO DA SOTTRARRE SALDO SALDO IRAP INFERIORE ALLA PRIMA RATA DI ACCONTO Con riferimento al quesito sub b), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si applichi il cd. “metodo storico”, deve essere versato per il periodo d’imposta 2020: Qualora, invece, si utilizzi il cd. “metodo previsionale”, deve essere versato per il periodo d’imposta 2020: In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. ESEMPIO 1 (Metodo storico, soggetto che non applica gli ISA) IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.000 euro; ESEMPIO 2 (Metodo previsionale, soggetto che non applica gli ISA) IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.000 euro; Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito, ad integrazione delle risposte fornite con la Circolare n. 25/E del 2020.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi applicabile, oltre che all’IRPEF, all’IRES ed all’IRAP espressamente richiamate dalla norma, anche alle seguenti imposte:
– all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
– alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE);
– all’addizionale comunale all’IRPEF.
Resta esclusa, ovviamente, l’addizionale regionale all’IRPEF per la quale non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno.
– del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
– della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50% per i soggetti ISA), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito a:
a) calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
b) possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
1 a
STORICO
400
600
800
320
600
(120)
1. b
PREVISIONALE (IRAP prevista €800)
320
480
800
320
480
0
2. a
STORICO
400
600
1.200
400
600
200
2. b
PREVISIONALE (IRAP prevista €800)
320
480
1.200
400
480
320
3.
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600)
640
960
800
320
960
(480)
4.
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200)
480
720
1.200
400
720
80
5.
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200)
480
720
1.400
400
720
280
1. a
STORICO
500
500
800
400
500
(100)
1. b
PREVISIONALE (IRAP prevista €800)
400
400
800
400
400
0
2. a
STORICO
500
500
1.200
500
500
200
2. b
PREVISIONALE (IRAP prevista €800)
400
400
1.200
500
400
300
3.
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600)
800
800
800
400
800
(400)
4.
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200)
600
600
1.200
500
600
100
5.
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200)
600
600
1.400
500
600
300
– il secondo acconto, pari al 60% (ovvero al 50%, per i soggetti ISA);
– l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50%, per i soggetti ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
– un secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50%, per i soggetti ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta;
– l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
IRAP effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ _ _ _ _ 200 euro;
IRAP versata a titolo di II° acconto per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ 600 euro;
I° acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) _ _ _ _80 euro (40% di 200).
Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
IRAP che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020 _ _ _ _ _ 800 euro;
IRAP versata a titolo di secondo acconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 480 euro;
I° acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) _ _ _ _ _ _ _ 80 euro;
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Rinnovo Siglato per il CCNL Organizzazioni Sindacali
The National Collective Labor Contract for employees of trade unions and workers’ associations, at both national and territorial levels, and
