Fiscalità internazionale: Superbonus anche per i non residenti


Al contribuente non residente, proprietario di una casa in Italia e titolare del relativo reddito fondiario non è precluso l’accesso al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni previste (Agenzia Entrate – risposta 28 gennaio 2021, n. 60).

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla fattispecie riguardante un contribuente fiscalmente non residente che in relazione agli interventi da realizzare sulla sua casa ubicata in Italia, intende accedere all’agevolazione “Superbonus”.


La citata agevolazione ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.


Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).


In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:


– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);


– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);


– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);


– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).


Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.


Trattandosi però di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).


Pertanto, restano esclusi dall’accesso al Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.


Nel caso di specie, al contribuente, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.



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